S T A T U T O    U.C.C.   dal    2 0 0 4 

 

C A P I T O L I

VERBALE di ASSEMBLEA COOPERATIVA DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA
ORIGINI  STORICHE  della  COOPERATIVA SCOPO - OGGETTO
SOCI RECESSO - ESCLUSIONE – MORTE
SOCI  SOVVENTORI POSSESSORI AZIONI di PARTECIPAZIONE
REGOLAMENTI PATRIMONIO  SOCIALE
ORGANI  SOCIALI DECISIONE  dei  SOCI
ORGANO AMMINISTRATIVO PRESIDENTE
COLLEGIO SINDACALE CLAUSOLA COMPROMISSORIA
SCIOGLIMENTO e LIQUIDAZIONE DISPOSIZIONI GENERALI
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REPERTORIO  N° 151254 / 22703

VERBALE di ASSEMBLEA di COOPERATIVA

Repubblica Italiana

L'anno 2004 duemilaquattro ed il giorno 22 ventidue del mese di dicembre,alle ore 21 ventuno e minuti 15 quindici,in Como, via Canturina n .164, presso l'unita locale sala "Felice villa" della "UNIONE CIRCOLI COOPERATIVI - Società Cooperativa a Responsabilità Limitata, avanti a me dottor Nicola Begalli, notaio in Como, iscritto al Collegio Notarile di Como, senza assistenza di testimoni per espressa rinuncia del comparente e con il mio consenso,

è presente

Peverelli Silvio, nato a Como il 17 maggio 1950, domiciliato per la carica presso la sede della infranominanda Cooperativa, libero professionista, il quale dichiara di intervenire nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società: "UNIONE CIRCOLI COOPERATIVI - Società Cooperativa a Responsabilità Limitata, con sede in Como (CO), via Canturina n.202, durata al 23 luglio 2064, capitale sociale illimitato. codice fiscale e iscrizione presso il Registro delle Imprese di Como 00386900138, R.E.A. n.144175.

Comparente. della cui identità personale e qualifica io notaio sono certo, il quale mi dichiara che per questi giorno e luogo e per le ore venti e minuti quarantacinque è stata convocata, con avviso inviato a tutti i soci in data 6 dicembre 2004 ed in pari data affisso all'albo della sede sociale, l'assemblea della società, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: approvazione nuovo statuto UCC.

A norma di statuto e su unanime designazione dell'assemblea ne assume la presidenza esso richiedente il quale, dato atto: che sono presenti, su quattrocentoquarantasette soci aventi diritto al voto, ventidue soci, da me personalmente conosciuti o identificati, e precisamente:


Beretta Ambrogio, Bettina Giuseppe. Brenna Elio, Brenna Sergio, Ceruti Orlando, Ferrari Marte. Filippini Alberto, Frigerio Bruno. Malacrida Mario, Molteni Eugenio, Mottin Lorenzo, Nessi Luigi, Olivieri Antonio. Paone Carmelo, Peracin Elio, Peri Giorgio, Peverelli Silvio, Raso Carmelo, Riva Edoardo, Roncoroni Clemente, Vanelli Ennio e Veronelli Ernesto;
che , per il Consiglio di Amministrazione sono presenti esso comparente ed i Consiglieri Riva Edoardo. nato a Vercurago il 13 settembre 1946, Peri Giorgio, nato a Como il 6 agosto 1935. Olivieri Antonio, nato a Castelnuovo Monterotaro il 22 gennaio 1941, Filippini Alberto, nato a Parma il 27 settembre 1943, Veronelli Ernesto, nato a Como il 13 febbraio 1939, Brenna Elio, nato a Como il 3 lug110 1939, Nessi Luigi, nato a Como il 20 marzo 1946, Nolteni Eugenio, nato a Como il 27 ottobre 1946;

che la società non ha Collegio Sindacale, in quanto non ricorrono le condizioni di cui .all'art, 2543 del .... Codice Civile ; dichiara validamente costituita. l'assemblea, chiama me notaio a fungere da segretario per la redazione del verbale ed inizia lo svolgimento dell’argomento all'ordine del giorno

Il Presidente espone che, a seguito dell'entrata in vigore del d.Lgs. 17 gennaio :2003 - nn.5 e 6, occorre adeguare il vigente statuto alle nuove disposizioni in materia societaria; fa presente altresì che, in occasione della adozione del nuovo testo di statuto , appare opportuno. ampliare l'oggetto sociale secondo il testo previsto nel nuovo statuto del quale io notaio do lettura l'assemblea, udito l'esposto del Presidente. dopo ampia discussione con il voto favorevole di tutti i presenti espresso oralmente,

delibera

di adottare il nuovo testo di statuto, così come letto da me notaio, che, sottoscritto dal richiedente e da me notaio, che venga dispensato dal darne nuova lettura, viene allegato al presente atto sotto la lettera "A"

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione viene fin da ora autorizzato ad introdurre nel presente atto ed unito statuto quelle modificazioni che il Registro· delle Imprese di Como dovesse richiedere in sede. di iscrizione.

Esaurito l'argomento all'ordine del giorno, non avendo alcuno chiesto la parola il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 22 ventidue e minuti 10 dieci.

Questo atto steso a mia cura, in massima parte scritto da persona di mia fiducia con sistema elettro meccanografico ed in parte scritto di mio pugno, io notaio ho letto al comparente il quale. a mia domanda, dichiara. di approvarlo.

Occupa un foglio per tre intere facciate. e fin qui della quarta.

FIRMATO: Peverelli Silvio - Nicola Begalli notaio.


Allegato "A" al n.151254/22703 di repertorio


S T A T U T 0

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Articolo 1

E' costituita la società Cooperativa denominata "UNIONE CIRCOLI COOPERATIVI (UCC) - Società Cooperativa".
La sede della società è posta in Comune di Como (CO), località Albate.
Il trasferimento della sede sociale nel medesimo Comune è deliberato dal Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio di Amministrazione potrà istituire e sopprimere sedi secondarie, succursali ed unità locali, quali circoli ricreativi, negozi, centri commerciali, magazzini, stabilimenti,uffici, agenzie.
La Cooperativa ha lo scopo mutualistico , il capitale è variabile

La Cooperativa è retta dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata ed è disciplinata dalle vigenti norme di legge e dal presente statuto.
Essa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità di appartenenza per la promozione umana e l'integrazione
sociale dei cittadini.
La cooperativa è disciplinata dalle disposizioni in materia di società a responsabilità limitata, per quanto non disciplinato dalle
disposizioni che riguardano specificamente le società cooperative.

Articolo 2

La Cooperativa ha durata fino al 23 luglio 2064; compete all'assemblea dei soci deliberare lo scioglimento anticipato o la proroga della durata.

ORIGINI STORICHE della COOPERATIVA


L' "UNIONE CIRCOLI COOPERATIVI" rappresenta la continuazione storica del Movimento Cooperativo di Albate nato il
maggio 1901 con la Società Anonima Cooperativa di Consumo "Cooperativa Operaia di Albate e Dintorni .
L' U.C.C. viene costituita il 23 luglio 1974 a seguito della fusione per incorporazione della Cooperativa di Albate e di Como nell'Unicoop Lombardia, oggi COOP LOMBARDIA.
La cessione gratuita del rilevante patrimonio immobiliare e del prestito sociale ha contribuito alla realizzazione del primo supermercato Coop in Como e l'attività dell'U.C.C. si è concentrata nella gestione dell'attività circolistica

SCOPO - OGGETTO

Articolo 3

La società ha scopo mutualistico e non di lucro.La Cooperativa svolge la sua attività rispettando il principio della parità di trattamento
La Cooperativa potrà svolgere la sua attività anche con terzi.
Dovranno essere rispettati i seguenti divieti ed obblighi:
a) non potranno essere distribuiti dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di
due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
b) non potranno essere remunerati gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai Soci cooperatori, le azioni dei sociovventori e quelle di partecipazione cooperativa, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi di cui sopra;
c) le riserve non potranno mai essere distribuite fra i soci;
d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi ventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione,prioritariamente sul territorio di Albate e di Como.
La Cooperativa si propone di soddisfare le esigenze economiche, culturali e ricreative dei propri soci, ma anche delle loro famiglie e dei cittadini in genere, attraverso le attività che costituiscono l'oggetto di cui al successivo articolo 5


Articolo 4


La Cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo unitario italiano.
La Cooperativa aderisce alla Legacoop Nazionale ed alle sue articolazioni periferiche, territoriali e di settore.
La Cooperativa può aderire ad Organismi economici, associativi e cooperativistici le cui attività risultino utili al conseguimento
dei suoi scopi sociali.
La adesione a Organismi ed Enti saranno deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 5


La cooperativa si propone di:gestire circoli/centri di aggregazione sociale, educativa, culturale, sportiva, ricreativa. ecc., con annessi pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, sale di ritrovo e di ricreazione, strutture ricettive alberghiere, biblioteche, sale di lettura, sale da ballo, impianti sportivi in genere, condotti in proprio o ceduti a terzi;
organizzare e gestire, sia direttamente che in collaborazione con altri organismi. iniziative a carattere socio-culturale,Iudica-educativo, turistico, ricreativo, sportivo, ecc., tendenti a favorire l'utilizzo, qualitativamente e socialmente efficace del tempo libero da parte dei propri soci. delle loro famiglie e della comunità in genere;
organizzare e gestire attività di tipo agrituristico meglio definite dalle leggi nazionali o regionali;
organizzare mostre fotografiche, convegni, guida ai musei ed ai luoghi di interesse archeologico, paesaggistico e naturalistico;
gestire la distribuzione, sotto forma di commercio al minuto, di beni di consumo di qualsiasi genere, con priorità ai generi alimentari ed ai beni di uso personale e per la casa, ai libri ed altri prodotti ad uso culcurale, ricreativo e sportivo;
acquistare o costruire e successivamente gestire immobili atti ad ospitare tutte le attività e le iniziative di cui ai punti precedenti, nonché gli organismi che possono essere soci della cooperativa;
promuovere e gestire corsi di formazione professionale, sociale e culturale, anche in collegamento con enti pubblici e privati, per incentivare la competenza tecnica dei soci, dei propri collaboratori. e di tutti i cittadini (giovani, lavoratori, pensionati) nonché concorrere alla formazione cooperativa anche con il contributo del Ministero del Lavoro, della Regione Lombardia e dell'Unione Europea;
realizzare attività di ricerca, di sensibilizzazione e di promozione su tematiche e/o aspetti concernenti le aree di intervento della Cooperativa sopra enucleate, anche mediante pubblicazioni (articoli, quaderni, libri, ecc.) e strumenti multimediali;
utilizzare il diritto di superficie e/o di proprietà, su aree di proprietà di pubbliche amministrazioni od altri enti, società oprivati, al fine di raggiungere gli scopi sociali.
La Cooperativa, con delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà compiere tutte le operazioni contrattuali di qualsiasi natura necessarie ed utili al conseguimento dei suoi scopi sociali e comunque attinenti i medesimi, sia direttamente che inndirettamente.
Pertanto la Cooperativa potrà, a titolo esemplificativo
a) aderire ad altri organismi economici, anche con scopi consortili e fideiussori diretti a sviluppare il movimento cooperativo e ad agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti, il credito, i servizi nel campo della gestione amministrativa, commerciale, organizzativa, e la ristrutturazione degli esercizi commerciali;
b) partecipare ad altre società ed imprese aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, al solo fine di meglioconseguire l'oggetto sociale;
c) partecipare alla gestione di altre cooperativej
d) cedere. in via t.emporanea, la gestione parziale o totale della propria attività commerciale;
e) partecipare, anche con oblazioni, a tutte q'uelle iniziative I idonee a diffondere e a rafforzare i principi della mutualità e della solidarietà;
f) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento delle attività della Cooperativa;
g) adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale;
h) concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsiasi forma agli enti cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di terzi, nel tassativo rispetto dei limiti previsti dalle leggi vigenti.
 Ai fini della realizzazione delle attività di cui al presente articolo e per favorire e tutelare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, la Cooperativa può raccogliere, presso questi, se iscritti nel Libro Soci da almeno trenta giorni, finanziamenti con obbligo di rimborso.
Le modalità di raccolta e contrattuali sono disciplinate da apposito regolamento; le condizioni economiche del rapporto,
unitamente alle altre indicazioni , sono fissate dal Consiglio di Amministrazione; il tutto in conformità alle disposizioni fiscali ed al rispetto della legge bancaria e dei provvedimenti delle Autorità monetarie in materia di finanziamenti e raccolta di risparmio presso i soci.
Le attività finanziarie non potranno comunque essere prevalenti o nei confronti del pubblico.

SOCI

Articolo 6


Il numero dei soci è illimitato e variabile e non potrà mai essere inferiore al minimo di legge.
Possono essere soci:
a) le persone maggiorenni , senza distinzione di sesso, fede religiosa, arte o professione.
Non possono essere ammessi, come soci , coloro che esercitano le professioni di mediatore o intermediario, di
rappresentante, di agente o commissionario, di grossista nel commercio di prodotti trattati dalla Cooperativa, di coloro che conducono industrie per la produzione di tali prodotti, le persone che conducono in proprio esercizi commerciali della stessa natura della Cooperativa, salvo espressa e motivata deroga da parte del Consiglio di Amministrazione;
b) altre cooperative, società di mutuo soccorso, associazioni, circoli culturali aziendali e territoriali, enti di assistenza,
fondazioni, enti morali, società ed altre persone giuridiche.
Possono essere soci anche:
a) i soci sovventori ai sensi dell' articolo 4 della legge n.59/1992;
b) i soci sottoscrittori di azioni di partecipazione cooperativa ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 59/1992, secondo le
modalità e le condizioni previste dalla legge stessa.
L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione del Consiglio di Amministrazione su domanda dell'interessato.
Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall' assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta del Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio di Amministrazione, entro sessanta giorni, deve motivare la eventuale deliberazione del rifiuto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di Amministrazione, chi l ’ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull' istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.
Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta, dalla quale dovranno risultare:
a) cognome , nome, luogo e data di nascita, domicilio, codice fiscale. cittadinanza;
b) l'ammontare del capitale che intende sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;
c) se intende essere messo quale socio cooperatore fruitore della attività della cooperativa o quale socio sovventore.
Nella domanda di ammissione l'aspirante socio dovrà:
impegnarsi a versare l'eventuale sovrapprezzo, qualora determinato dall'Assemblea dei soci;
obbligarsi ad attenersi al presente statuto, ai regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.
La domanda di ammissione da parte di ente o persona giuridica dovrà indicare:
a) la denominazione, la sede, la nazionalità, l'attività, il codice fiscale;
b) il provvedimento del competente organo che delibera la richiesta di ammissione, indica la persona fisica designata a rappresentarla e stabilisce l'ammontare del capitale, che si intende sottoscrivere.
I soci dovranno sottoscrivere la quota di capitale, da versare nei termini previsti dal seguente articolo 22, mentre l'eventuale sovrapprezzo dovrà essere versato immediatamente.
La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel Libro Soci dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti dovuti.
Trascorso un mese dalla data della comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati detti versamenti, la delibera diventerà inefficace.
La domanda potrà essere rinnovata con le modalità ed con i versamenti di cui sopra.

Articolo 7


I soci sono obbligati all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali.

RECESSO - ESCLUSIONE – MORTE

Articolo 8


La qualità di socio si perde per recesso, esclusione e morte.

Articolo 9


Il recesso è ammesso nei casi e nelle forme stabilite dalla legge.
Il recesso non può essere parziale.
La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.
Il consiglio di Amministrazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione.
Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Tribunale.
Il recesso avrà effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda; detto provvedimento potrà acconsentire alla cessazione immediata anche dei rapporti mutualistici tra socio e società, per i quali, in mancanza di accordo o dove la legge non preveda diversamente, il recesso avrà effetto con la chiusura dell' esercizio in corso, se comunicato novanta giorni prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo

Articolo 10


I soci sovventori ed i portatori di azioni di partecipazione, che siano anche soci cooperatori, potranno recedere qualora essi perdano per qualsivoglia motivo quest'ultima qualifica.
Potranno inoltre recedere dopo il termine eventualmente stabilito e risultante dalle azioni da loro possedute; in mancanza di tale determinazione potranno comunque recedere dopo cinque anni dalla loro ammissione nella società.

Articolo 11


L'esclusione del socio può aver luogo:
a) per inabilitazione. interdizione. fallimento o per condanna ad una pena che comporti l'interdizione a pubblici uffici o per
condanna per reati contro il patrimonio o la persona, commessi anche al di fuori dello svolgimento del rapporto sociale;
b) per il mancato pagamento, in tutto o in parte, delle quote sottoscritte, nonostante la intimazione da parte degliamministratori;
c) per gravi inadempienze agli obblighi verso la Cooperativa, quale ne sia la fonte;
d) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla Cooperativa;
e) per aver svolto o tentato di svolgere attività in concorrenza con gli interessi sociali;
f) per aver in qualunque modo arrecato danni gravi alla Cooperativa.
L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.
Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale, nel termine di sessanta giorni
dalla comunicazione.
Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione determina comunque anche la risoluzione dei rapporti mutualistici
pendenti
 

Articolo 12


Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione, saranno comunicate con la relativa motivazione ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante raccomandata a mano con relativa ricevuta.

Articolo 13


I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso della quota di capitale da essi effettivamente versata, a cui aggiungere gli eventuali dividendi maturati e non riscossi, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo.
La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale.
Il diritto di rimborso, salvo il diritto di ritenzione spet
tante alla Cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, si matura allo scadere dei centottantagiorni successivi all' approvazione del predetto bilancio

Articolo 14

In caso di morte del socio cooperatore, il diritto degli eredi e/o dei legatari al rimborso della quota da lui effettivamente
versata, matura nella misura e con le modalità previste dal precedente articolo 13, allo scadere dei centottanta giorni
successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte.
Gli eredi e/o dei legatari provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società possono chiedere di subentrare nella
partecipazione del socio deceduto.

Artico1o 15

I soci receduti od esclusi e gli eredi e/o i legatari del socio defunto, dovranno richiedere il rimborso entro e non oltre l'anno
dalla scadenza dei centottanta giorni indicati rispettivamente nei precedenti articoli 13 e 14.
Gli eredi e/o i legatari del socio defunto dovranno adeguatamente documentare di essere gli aventi diritto alla riscossione e saranno tenuti, in caso di pluralità, alla nomina di un I unico delegato alla riscossione medesima.

Articolo 16

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto e quelle comunque non rimborsate saranno devolute al fondo di riserva legale.

SOCI  SOVVENTORI

Articolo 17

Possono essere ammessi alla Cooperativa soci, denominati "soci sovventori", che investono capitali nell' impresa e che non si avvalgono delle prestazioni istituzionali di questa.
Possono essere soci sovventori sia le persone fisiche che le società in qualunque forma costituite, associazioni ed enti
pubblici o privati, dotati o meno di personalità giuridica.
I conferimenti effettuati dai soci sovventori, rappresentati da azioni nominative trasferibili, vanno a formare il capitale sociale dei soci sovventori destinato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento delle attività della Cooperativa.
La Cooperativa, con delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà anticipare in ogni momento il rimborso delle azioni ai soci sovventori.
Il rimborso avverrà dopo l'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale la Cooperativa ha deliberato l'anticipato rimborso; le azioni da rimborsare avranno pertanto diritto di partecipare agli utili eventualmente conseguiti dalla Cooperativa nell'esercizio suddetto.
Il rapporto con i soci sovventorì sarà disciplinato, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento. I soci sovventori sono obbligati;
a) al versamento delle somme necessarie alla liberazione delle azioni sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal relativo regolamento;
b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali,   limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.
Le azioni dei soci sovventori, su richiesta di questi ultimi, potranno essere convertite, con deliberazione dell' assemblea, in azioni con diritti amministrativi e patrimoniali diversi, conformemente alle disposizioni di cui al D. Lgs 11 gennaio 2003, n.6.

POSSESSORI di AZIONI di PARTECIPAZIONE COOPERATIVA

Articolo 18


La Cooperativa, ricorrendo le condizioni ed in conformità alle disposizioni, vigenti, può emettere "azioni di partecipazione cooperativa", anche al portatore, se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.
Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse, a norma di legge, per un ammontare non superiore al valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto, risultanti dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero competente.
Le "azioni di partecipazione cooperativa" devono essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai soci cooperatori, i quali possono sottoscriverle anche superando i limiti loro fissati per legge.
La Cooperativa, con delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà anticipare in ogni momento il rimborso delle azioni di partecipazione cooperativa.
AII ' atto dello scioglimento della Cooperativa le "azioni di partecipazione cooperativa" hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale, sulle altre azioni o quote, per l'intero valore nominale.
La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle "azioni di partecipazione cooperativa", se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni o quote.
Per la disciplina delle "azioni di partecipazione cooperativa", sarà adottato, in conformità alla normativa vigente in materia, un apposito regolamento. I possessori di '"azioni di partecipazione cooperativa" sono  obbligati:
a) al versamento delle somme necessarie alla liberazione delle azioni sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal relativo regolamento;
b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

REGOLAMENTI

Articolo 19

Potranno essere approvati specifici regolamenti per disciplinare lo svolgimento dell' attività di cui all'oggetto sociale, il prestito sociale, le azioni dei soci sovventori e le azioni di partecipazione cooperativa, ed ogni altro rapporto della cooperativa con i soci o titolari di strumenti finanziari eventualmente emessi dalla cooperativa nel rispetto delle norme vigenti.

Articolo 20

I regolamenti suddetti saranno proposti dal consiglio di Amministrazione e saranno approvati dall'assemblea dei soci.

PATRIMONIO  SOCIALE

Articolo 21

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:
a) dal capitale sociale che è variabile e formato da un numero illimitato di quote ciascuna di valore nominale non inferiore a Euro 25 (venticinque) o comunque di importo non inferiore né superiore ai limiti di legge, superabili ai sensi del 4° comma dell'articolo 2525 del Codice Civile in caso di conferimento di beni o crediti, di aumento mediante imputazione a capitale di dividendi o ristorni ed in caso di emissione di azioni dei soci sovventori o di partecipazione cooperativa;
b) da un numero illimitato di azioni nominative trasferibili del valore nominale di Euro 50 (cinquanta) ciascuna detenute dai soci sovventori;
c) dal capitale costituito dall'ammontare delle "azioni di partecipazione cooperativa" del valore nominale di Euro 50 (cinquanta) ciascuna
d) dalla riserva legale formata con le quote degli avanzi di gestione di cui all'articolo 23 e con le quote non rimborsate ai soci deceduti od esclusi od agli eredi dei soci deceduti e da ogni altro fondo a tale riserva imputato;
e) da eventuali riserve straordinarie;
f) da ogni altro fondo o accantonamento a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri o investimenti e dal fondo sovrapprezzo azioni e quote;
g) da qualsiasi liberalità che pervenisse alla cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.
Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle quote e delle azioni sottoscritte ed eventualmente aumentate degli utili o ristorni imputati a capitale.

Articolo 22

Il capitale sottoscritto dovrà essere interamente versato all'atto della sottoscrizione, qualora di importo diverso potrà essere versato a rate e precisamente: almeno la metà all'atto della sottoscrizione;
il restante nei termini da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione e comunque entro un anno dalla sottoscrizione.Le quote detenute dai soci cooperatori sono sempre nominative.
Non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione e si considerano vincolate a favore della Cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci cooperatori contraggono con la medesima.
Le azioni nominative detenute dai soci sovventori sono liberamente trasferibili per successione ereditaria e per atto tra vivi ai parenti nella linea retta al coniuge, ad altro socio od al suo coniuge od ai suoi parenti in linea retta. In ogni altro caso di trasferimento per atto tra vivi gli altri socì hanno diritto di prelazione.
Il socio sovventore che intenda vendere le proprie azioni dovrà comunicare a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno a tutti gli altri soci, la volontà di alienare le proprie azioni o parte di esse, il prezzo della cessione, i termini di pagamento ed il nominativo dell' acquirente. ove il prezzo fosse ritenuto eccessivo, in mancanza di accordo il prezzo sarà stabilito dal Collegio Arbitrale. di cui al presente statuto, in base al valore effettivo delle azioni poste in vendita.
Ognuno degli altri soci potrà, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, esercitare il diritto di prelazione comunicando, sempre a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, al socio alienante la propria volontà in tal senso. Durante il decorso del termine l'offerta del socio alienante è irrevocabile.
Le azioni del socio sovventore alienante saranno acquistate da tutti i soci che avranno esercitato il diritto di prelazione in parti uguali fra loro.

Articolo 23

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa; da compilarsi con criteri di oculata prudenza ed applicando le norme dì legge ed ogni disposizione tributaria. redigendo la relazione al bilancio, che deve comprendere quanto richiesto per legge.
L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione dei residui annuali al netto di tutte le spese e costì pagati o da pagare, compresi gli ammortamenti.
Nel caso dì residui passivi l'assemblea delibera sulla copertura delle perdite.
L'Assemblea potrà deliberare che l'utile, fino al 20% (vene i per cento) degli avanzi di gestione, sia ripartito sotto forma di ristorno ai soci, nel rispetto delle disposizioni di legge per calcolare l'importo massimo destinabile ai ristorni. La quota a ciascuno spettante sarà proporzionale a quanto da ciascuno speso nel corso dell'esercizio per l'acquisto di beni o per usufruire dei servizi in rapporto al complesso di quanto incassato a tale titolo dalla Cooperativa.
Per usufruire del ristorno il socio avrà l'onere di conservare ed esibire le ricevute o altra idonea documentazione. che comprovino quanto speso nel corso dell'esercizio. In luogo del pagamento l'Assemblea potrà deliberare che il ristorno sia imputato a capitale o sia riconosciuto sotto forma di sconto per gli acquisti. ma non oltre quello successivo a quello in corso al momento della delibera stessa, demandando al Consiglio di Amministrazione la relativa regolamentazione
I ristorni non riscossi o non utilizzati dai soci entro il suddetto termine saranno imputati al fondo di riserva legale.
La stessa assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:
a) non meno del 30% (trenta per cento) al fondo riserva ordinaria, mai divisibi le tra i soci, sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della Cooperativa che all'atto del suo scioglimento;
b) il 3% (tre per cento), e comunque la quota eventualmente maggiore o minore stabilita da norme inderogabili, alla costituzione ed all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione costituito dall'Associazione nazionale di rappresentanza. assistenza e tutela del movimento cooperativo riconosciuta ai sensi dell'articoli 5 del D.Lgs C.P.S. 14/12/1947 n. 1577, cui la Cooperativa aderisce; in difetto di adesione tale versamento andrà effettuato al Ministero competente ,
c) all' erogazione di un dividendo ai soci nella misura che verrà stabilita dall'Assemblea, che approva il bilancio e che non potrà essere superiore a quanto stabilito all' articolo 3 del presente statuto.
Il dividendo che compete ai soci sovventori potrà essere di due punti superiori rispetto a quello stabilito per i soci cooperatori.
Le azioni di partecipazione cooperativa, qualora emesse, hanno comunque diritto ad una remunerazione superiore di due punti rispetto ai soci cooperatori.
I dividendi potranno essere imputati ad aumento della quota o della azioni di ciascun socio.
I dividendi potranno essere distribuiti solo se il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società è superiore ad un quarto.
Potrà essere destinata a dividendo non oltre la metà degli utili
d) all'acquisto di proprie quote o azioni, solo se il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società è superiore ad un quarto.
Potrà essere destinato all'acquisto di cui sopra non oltre un quarto degli utili;
e) alla costituzione o all'incremento di fondi di riserva straordinaria sempre indivisibili nella misura che verrà stabilita dall'Assemblea che approva il bilancio.
L' Assemblea può sempre deliberare in alternativa alla destinazione di cui alle lettere c), d) ed e), che la totalità degli utili, fatto salvo quanto indicato nella lettera b), venga devoluto al fondo di riserva di cui alla lettera a)
.

ORGANI   SOCIALI

Articolo 24

Sono organi della società,
a) l'Assemblea dei Soci;
b) il Consiglio d'Amministrazione;
c) il Presidente;
d) il Collegio Sindacale, se nominato;
e) il Revisore, se nominato;
f) l'Assemblea speciale dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa.

DECISIONE  dei  SOCI

Articolo 25

Tutte le decisioni dei soci saranno assunte in forma assembleare.
La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove in Italia), la data della prima e della seconda convocazione (che deve essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima), da affiggersi nei locali della sede della Cooperativa almeno otto giorni prima dell' adunanza; il Consiglio di Amministrazione curerà che l'avviso della convocazione sia inviato individualmente ai soci nel medesimo termine di otto giorni con il mezzo che riterrà più opportuno fra i seguenti: lettera consegnata a mano o comunque trasmessa tramite servizio postale pubblico o privato. ovvero telefax o posta elettronica (e-mail) .
L'Assemblea si riterrà validamente costituita, anche senza regolare convocazione, qualora siano presenti tutti i soci, in proprio o per delega, e siano presenti o informati tutti gli amministratori e, se nominati, i sindaci.

Articolo 26

L'Assemblea;
a) delibera sul bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo utile, anche sul bilancio preventivo;
b) delibera sulla destinazione degli utili nei limiti di legge e di statuto;
c) procede alla nomina delle cariche sociali;
d) determina l'eventuale compenso per gli amministratori e, se nominati, il compenso per i sindaci o per il revisore;
e) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e, se nominati, dei Sindaci o del Revisore;
f) delibera le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, lo scioglimento. la trasformazione, la fusione e la scissione della Cooperativa, la nomina dei liquidatori determinandone altresì i poteri;
g) delibera sulla costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione od il potenziamento delle attività della Cooperativa;
h) delibera, su proposta del Consiglio di Amministrazione, sull' adozione di programmi pluriennali finalizzati allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale;
i) approva gli stati di attuazione dei programmi pluriennali previo parere dell'Assemblea speciale dei titolari di azioni di partecipazione cooperativa;
k) autorizza il Consiglio di Amministrazione a compiere determinate operazioni qualora eventualmente richieste dalla legge o dallo statuto;
l) approva i regolamenti predisposti dal consiglio di Amministrazione;
m) delibera sul compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.
L'Assemblea chiamata a deliberare sul bilancio, ha luogo almeno una volta all' anno entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell' esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previste dal secondo comma dell'articolo 2364 del Codice Civile.

L'Assemblea si riunisce inoltre tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale se nominato, o da almeno un quinto dei soci cooperatori, o dai soci sovventori che abbiano diritto ad almeno un quinto dei voti spettanti alla loro categoria.

Articolo 27

In prima convocazione l'Assemblea, qualunque sia l'ordine del giorno, è regolarmente costituita quando sia presente o rappresentata la metà più uno dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti; l'Assemblea delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti che competono ai soci intervenuti su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.
L'assemblea, qualunque sia l'ordine del giorno, è regolarmente costituita, in prima convocazione, quando sia presente o rappresentata la metà più uno dei soci aventi diritto al voto, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti, e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti che competono ai soci intervenuti su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Articolo 28

Le votazioni devono essere palesi.

Articolo 29

Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci cooperatori e sovventori che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni.
Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia l'importo della quota posseduta.
Ciascuno dei soci sovventori ha diritto ad un voto per ogni Euro 5.000 (cinquemila) di capitale versato, sino ad un massimo di cinque voti.
Ai soci sovventori non può, in ogni caso, essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna Assemblea generale; si opererà eventualmente una proporzionale riduzione dei voti esprimibili da ogni socio sovventore, il cui voto potrà avere un valore frazionario anche inferiore alla unità.
Il socio può farsi rappresentare in Assemblea, mediante delega scritta, da altro socio appartenente alla medesima categoria e che abbia diritto al voto, purché non sia dipendente, amministratore, sindaco o revisore della società, e salvi eventuali altri divieti di legge.
Ogni socio delegato non può rappresentare più di tre soci.
Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'Assemblea e conservate negli atti della Cooperativa.
Il rappresentante comune dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa nominato dall'Assemblea speciale di cui all'ultima parte di questo articolo, ha diritto di assistere, senza diritto di voto, all'Assemblea.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in caso dì sua assenza a presiedere l'Assemblea sarà un socio eletto dall'Assemblea stessa.
L'Assemblea nomina un segretario e, quando occorrono, due scrutatori.
Le deliberazioni devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.                               Il verbale delle Assemblee chiamate a deliberare le modifiche dell' atto costitutivo, lo scioglimento, la fusione o la scissione della Cooperativa, ed in ogni altro caso stabilito dalla legge, deve essere redatto da notaio.

Articolo 30


Il funzionamento dell'Assemblea dei titolari di azioni di partecipazione cooperativa eventualmente emesse dalla Cooperativa è regolato dalle norme previste dal presente statuto per l'Assemblea se compatibili, precisandosi che essa potrà essere convocata dal rappresentante comune e/o dall' Organo Amministrativo quando ne faccia richiesta un decimo dei possessori di tali azioni.
L' Assemblea delibera su tutti gli argomenti di sua competenza in base a quanto previsto dall'articolo 2541, n.1, 2, 3, 4. 5 e 6 del Codice Civile.
Al rappresentante comune dei titolari delle azioni di partecipazione cooperativa competono i poteri di cui all'articolo 6 L.59/l992.

ORGANO AMMINISTRATIVO

Articolo 31

La Cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da un minimo di nove ed un massimo di diciannove Consiglieri, nominati dall’Assemblea dei Soci tra i soci persone fisiche o tra i delegati dei soci non persone fisiche che siano in regola con il versamento delle quote sottoscritte e non abbiano comunque debiti verso la Cooperativa.
L'Assemblea dei Soci fissa, di volta in volta, il numero dei Consiglieri da eleggere prima di procedere alla loro nomina.
I consiglieri durano in carica due anni e sono rieleggibili.
Il primo anno, dopo l'elezione generale del Consiglio, decadrà per sorteggio la metà dei Consiglieri, il secondo anno ne decadrà l'altra metà. In seguito ogni anno si procederà al rinnovo dei consiglieri aventi anzianità di un biennio.
L'Assemblea determina l'eventuale compenso per gli amministratori.
Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del collegio Sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi a carattere continuativo in favore della società.
Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente. se non ha già provveduto in merito l'Assemblea, uno o più vice Presidenti.
Il Consiglio può nominare un segretario, anche esterno al Consiglio di Amministrazione ed un Comitato Esecutivo composto dal Presidente, dal vice Presidente o dai vice presidenti e da un massimo di sette Consiglieri.
Il consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni, determinandole nella deliberazione, al Comitato Esecutivo; in particolare non possono essere delegati i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.
Per il miglior funzionamento della Cooperativa, il Consiglio di Amministrazione potrà nominare un direttore, scelto anche fra i non soci , determinandone le attribuzioni, le deleghe e la retribuzione.
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno una volta al bimestre, nonché tutte le volte che ne aia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei consiglieri o dal Collegio Sindacale, se nominato.
I Consiglieri sono dispensati dal prestare cauzione.
La convocazione è fatta a mezzo lettera consegnata a mano o comunque trasmessa tramite servizio postale pubblico o privato, ovvero telefax o posta elettronica (e-mail), da pervenire non meno di tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo di messo o con telegramma, telefax o posta elettronica (e-mail), in modo che i Consiglieri e, se nominati i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno primadella riunione.
Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.
Sono valide le riunioni, anche se non convocate I qualora siano presenti tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e, se nominati, i Sindaci Effettivi.
Le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei votanti.
Ciascun componente del Consiglio di Amministrazione deve dare notizia agli altri amministratori ed al Collegio Sindacale. se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società. precisandone la natura , i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore con delega di poteri. deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione, al quale dovrà adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza dell'operazione per la società.
Competono al Consiglio di Amministrazione i più ampi poteri per la gestione della Cooperativa, quali, a titolo esemplificativo:
a) convocare l'Assemblea dei Soci e l'Assemblea speciale dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa;
b) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
c) redigere i bilanci consuntivi e preventivi;
d) compilare i regolamenti che disciplinano i rapporti tra società e soci;
e) stipulare tutti gli atti ed i contratti inerenti l'attività sociale, fra i quali la vendita, l'acquisto, la permuta di beni e diritti mobiliari ed immobiliari, con le più ampie facoltà al riguardo, ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali;
f) compiere ogni e qualsiasi operazione compreso il leasing, aprire, utilizzare od estinguere conti correnti anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione in banca, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie; cedere, accettare e quietanzare crediti; emettere. girare, avallare e scontare effetti bancari e cartolari in genere;
g) concorrere a gare di appalto, licitazioni e trattative private per opere o servizi inerenti l'attività sociale e stipulare i relativi contratti;
h) deliberare e concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti a cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;
i) conferire procure, per singoli atti o categorie di atti, e nominare il direttore determinandone le funzioni e le retribuzioni;
l) assumere e licenziare il personale della società, fissandone le mansioni e le retribuzioni,
m) deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci e sulla cessione di quote della Cooperativa;
n) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, previa eventuale autorizzazione dell'Assemblea dei soci, qualora richiesto per disposizione di legge o statutaria;
o) deliberare l'istituzione di una sezione di attività per la raccolta di prestiti tra i soci e la costituzione dei fondi per lo sviluppo tecnologico o la ristrutturazione o il potenziamento delle attività della Cooperativa;
p) deliberare l'adesione o l'uscita da altri organismi, enti o società;
q) deliberare l'apertura di uffici amministrativi, circoli/strutture operative e/o sedi per l'esercizio dell' attività meglio finalizzata dagli scopi societari;
r) acquistare quote o azioni proprie della Cooperativa nei limiti e modi di legge e di statuto;
s) deliberare ed attuare, anche se non sufficientemente indicate nei precedenti commi, tutte le iniziative, gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione contemplate nel presente statuto, anche se non specificatamente attribuite alla sua competenza. eccetto quelle espressamente riservate alle competenze dell'Assemblea dei Soci.
Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, se nominato, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall' Assemblea; si applicano altrimenti le disposizioni del penultimo comma del presente articolo.
Gli amministratori cosi nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.
In caso di dimissioni della maggioranza o, se nominati in numero pari, della metà degli amministratori, cesserà l'intero Consiglio di Amministrazione; in tal caso gli amministratori in carica devono convocare d'urgenza l'Assemblea dei soci per la nomina del nuovo Consiglio d'Amministrazione.

Se vengono a mancare tutti gli amministratori, l'Assemblea è convocata dal Collegio Sindacale, se nominato, che potrà compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

PRESIDENTE

Articolo 32

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione compete la rappresentanza e la firma sociale.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha il potere di compiere le ordinarie operazioni di cui all'oggetto sociale ed è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha anche facoltà di nominare e revocare avvocati nelle liti attive e passive riguardanti la Società Cooperativa davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, informandone il Consiglio di Amministrazione, può delegare in parte i propri poteri al vice presidente od ai vice presidenti, se nominati, o ad un membro del Consiglio, nonché. con speciale procura, ad impiegati della Cooperativa per singoli atti o categorie di atti. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vice Presidente più anziano in carica se ne è stato nominato più di uno.

COLLEGIO SINDACALE

Articolo 33

Qualora obbligatorio o comunque ritenuto opportuno, l' assemblea nominerà tre sindaci effettivi, tra i quali designerà il Presidente del Collegio, e due Sindaci supplenti, eventualmente determinandone la retribuzione annua.
I Sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell' Assemblea convocata per l'approvazione del terzo esercizio della carica, ma con effetto dal momento in cui il nuovo Collegio sarà costituito.
I Sindaci possono essere revocati con delibera assembleare solo per giusta causa.
Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge, dello statuto, dei principi di corretta amministrazione.
Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge, dello statuto, dei principi di corretta amministrazione, e nel caso in cui tutti i suoi membri siano iscritti nell' albo dei revisori contabili, agli stessi potrà essere affidato anche il controllo contabile.
Qualora non sia nominato il Collegio Sindacale, l'assemblea ha facoltà di nominare un revisore o società di revisione, cui affidare il controllo contabile, richiamandosi la disciplina dell'articolo 2409 bis e seguenti del Codice Civile.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Articolo 34

Tutte le controversie tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale saranno devolute ad un Collegio Arbitrale composto da tre membri nominati dalla Camera di Commercio di Como. su istanza anche di una sola delle parti.
Qualora le parti siano tra loro d'accordo potrà essere nominato un solo arbitro.
La disposizione di cui sopra è vincolante per la Cooperativa e per tutti i soci, inclusi coloro la cui qualità di socio è oggetto della controversia.
Gli arbitri decidono secondo diritto.
Saranno devolute agli arbitri anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci, se nominati, ovvero nei loro confronti; con l'accettazione dell'incarico la diSposizione è vincolante per tutti i suddetti soggetti
Non pssono essere demandate agli arbitri le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.
La soppressione o la modifica della clausola compromissoria devono essere approvate da almeno di due terzi dei voti che competono a tutti i soci.
I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.
Il procedimento arbitrale è regolato dalle norme di legge in materia.

SCIOGLIMENTO e LIQUIDAZIONE

Articolo 35

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società, dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci.

Articolo 36

lo caso di cessazione della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto alla costituzione ed all' incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione , prioritariamente sul territorio di Albate e di Como, costituito dall'Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciuta ai sensi del D.Lgs.C.P.S. 14/12/1947 N. 1577, cui la Cooperativa aderisce; in difetto di adesione, tale versamento andrà effettuato al Ministero competente.
Nella liquidazione del patrimonio sociale si darà priorità al rimborso delle azioni nominative trasferibili detenute dai soci sovventori rispetto al rimborso delle quote di capitale sociale detenuto dai soci cooperatori, sempre nel tassativo rispetto delle previsioni del comma precedente.
Le azioni di partecipazione cooperativa dovranno essere sempre rimborsate integralmente per l'intero valore nominale.

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 37

Il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti, in particolare per disciplinare i rapporti tra la società e i soci, che determinano criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica; compete all'Assemblea dei Soci approvare, modificare o abrogare detti regolamenti.

Articolo 38

Le disposizioni dell'articolo 3 sono inderogabili e devono di fatto essere osservate, richiamandosi il principio di parità di trattamento, i divieti e gli obblighi relativi alla misura dei dividendi e remunerazione di eventuali strumenti finanziari, la indivisibilità delle riserve, la devoluzione del patrimonio della Cooperativa in caso di scioglimento.

Articolo 39

Per quanto non é previsto dal presente statuto valgono le norme del Codice Civile e delle leggi speciali sulla cooperazione.

Como, 22 dicembre 2004.                       FIRMATO,  Peverelli Silvio  -  Nicola Begalli notaio.