NOTA - le parole sottolineate , sono LINK che rimandano al capitolo

Collegamento  agli  ARTICOLI   dello  STATUTO 

Documentazione      Intervenuti      Consiglio

Atto Notarile Cooperativa di   Albate     Doc.1     Doc.2    

Atto Notarile Cooperativa di   Fino Mornasco     Doc.3      Doc.4      Doc.5

Atto Notarile Cooperativa di   Rebbio    Doc.6       Doc.7     Doc.8     Doc.9     Doc.10     Doc.11

 

Nota – le pagine seguenti sono la copia dello - Statuto - dell’ Unione Circoli
Cooperativi [ reperibile presso la sede U.C.C. ] ed è riferito all’anno 1995, pertanto

eventuali cambiamenti intervenuti dopo tale data NON sono riportati.

Prefazione

Nel 1844 a Rochdale, in Inghilterra, nasceva la cooperativa
che è stata presa a modello dalle cooperative di consumatori di
tutto il mondo, sulla base di norme precise sostanzialmente
immutate:

Adesione libera e volontaria - Amministrazione democratica -
Interesse limitato sul capitale - Distribuzione dei residui
(Ristorno) - Educazione cooperativa – Collaborazione fra le
cooperative.

Venti anni dopo a Como, nell'ottobre 1864, Francesco Viganò
approntava lo Statuto della Cooperativa degli operai di Como
e sobborghi.

Nella primavera 1865 e precisamente il 19 Aprile, costituita
la Cooperativa, si apriva in Sant'Abbondio il primo spaccio
cooperativo in Italia che adottava i principi dei Probi Pionieri
di Rochdale.

Caro  Socio 
pubblichiamo quest'anno, dopo oltre venti anni di presenza sei territorio
comasco, il nuovo statuto dell' U. C. C. Unione Circoli Cooperativi; le
modifiche approvate dall'Assemblea societaria il 20 maggio 1994 sono state
richieste dalle nuove normative in materia di cooperazione.

L'U.C.C. costituita il 23 luglio 1974 a seguito della delibera di fusione per
incorporazione della Unione Cooperativa Comasca nella Unicoop Lombar-
dia (2 maggio 1974) deve considerarsi la naturale erede della lunga tradi-
zione del Movimento Cooperativo Comasco nel settore della distribuzione
alimentare e della Circolistica. La decisione di scorporare la gestione del set-
tore alimentare e di far confluire tutte le risorse finanziarie e patrimonali
del Movimento Cooperativo Comasco, Albatese, Rebbiese, Finese, di Civello
e di Portichetto alla Cooperazione Regionale, ha di certo contribuito alla
crescita del Movimento Cooperativo in regione ma ha richiesto alla
Circolistica comasca notevoli sacrifici.

Solo il credo nei valori espressi nel nostro statuto e l'impegno morale a man-
tenere in vita una delle più antiche "Istituzioni" dei nostri quartieri ci ha
dato la forza di continuare ed investire in prospettiva di uno sviluppo forte-
mente voluto dai soci e da tutta la popolazione.In questi ultimi anni note-
voli sono stati gli investimenti fatti nei nostri Circoli al fine di adeguare gli
immobili e le attrezzature alle nuove norme igienico-sanitarie e di sicurez-
za e per continuare a svolgere la nostra attività circolistica.

Siamo ridivenuti in possesso, con il contributo della Coop Lombardia, della
Baita Monte Goj, ma abbiamo dovuto sostenere i costi di una radicale
ristrutturazione; notevole è stato anche l'impegno finanziario sottoscritto
per acquistare ed attrezzare il vecchio Circolo Avalle. Queste scelte hanno
portato la nostra Cooperativa ad avere una solida consistenza patrimoniale
ma anche a farci carico di notevoli impegni finanziari che solo il rilancio
della gestione delle nostre attività potrà garantirne la copertura.

Purtroppo alcuni deliberati assunti dal nostro Consiglio di
Amministrazione non hanno ancora potuto essere attuati e ci sembra dove-
roso qui evidenziarli ai soci:

a) l'aumento della base sociale a Fino Mornasco, per garantire un maggior
coinvolgimento locale nella gestione di quella realtà Circolistica ed in par-
ticolare mantenere l'apertura del Bocciodromo;

b) un maggior sviluppo del Circolo di Rebbio attraverso l'utilizzo dei locali
adiacenti, di proprietà Coop Lombardia, attualmente liberi;

c) una fusione delle nostre attività di bar trattoria con quelle che saltuaria-
mente vengono gestite dalla confinante Cooperativa di Solidarietà di
Rebbio;


d) ridivenire in possesso della proprietà e/o della gestione della Baita Monte Croce


e) la gestione diretta da parte nostra del negozio alimentare Coop di
Albate;


f) la ristrutturazione, da parte della Coop Lombardia, del Circolo
Madonnina e l'apertura da parte nostra delle attività del Circolo Bar e di Ristorazione.

Nel confermare l'impegno del Consiglio dell'U. C. C. a portare avanti le
aspettative e le giuste richieste dei soci e, della popolazione, delle
Associazione colturali, ricreative, sportive e delle forze sociali,sindacali
politiche che operano nei quartieri dove viva è la nostra presenza,
vogliamo di seguito riportare un estratto del verbale della famosa assem-
blea del 2-5-74 per ribadire la validità della scelta politica allora fatta e
per ricordare a tutti noi soci e cooperatori che, per noi dell'U.C.C.,
quello e ancora un' impegno fondamentale ed irrinunciabile che il
Movimento Cooperativo aderente alla Lega Nazionale delle
Cooperative e Mutue ha sottoscritto:
'........... è questa una scelta politica che, pur negli immancabili
riflessi di carattere sentimentale in rapporto ai quali può ritenersi
lecita anche un punta di malinconia, questa deve essere pero supera-
ta in forza di un ragionamento razionale in virtù del quale se le
vecchie bandiere di alcune nostre cooperative e quella più recente
della Unione Cooperativa Comasca vengono oggi risposte, è solo per
partecipare con tutti i nostri mezzi, con tutta la nostra base sociale,
con tutto il nostro attaccamento e la nostra passione alla costruzione
della Unicoop Lombardia, al suo rafforzamento ed al suo successo
perché essa possa costituire per noi lombardi e per i cooperatori ita-
liani tutti, un'altra possente realizzazione del mondo cooperativo,
capace di adempiere ai notevolissimi compiti che da esso si aspetta la
classe lavoratrice italiana, si aspettano milioni e milioni di consu-
matori dei quali noi vogliamo diventare in concreto la vera e com-
battiva democratica organizzazione che li tuteli, educandoli in pari
tempo alla necessaria ed esaltante pratica della partecipazione. È
per questo che terminando la nostra relazione a nome del Consiglio
di Amministrazione diciamo a tutti:
Andiamo avanti ! Per una Cooperativa di tipo nuovo, per una
Cooperazione senza barriere ! Andiamo avanti con coraggio e con
fiducia che il movimento Cooperativo di tutta Italia e con noi,
pronto ad aiutarci ed a sostenerci con ogni mezzo !

" presidente Giusto Perretta  ".

E con riferimento a queste sagge parole, pronunciate da un grande prota-
gonista della Cooperazione davanti ai "soci storici" della Cooperazione
Comasca, che vogliamo chiudere questa nostra breve presentazione dello
statuto augurando uno sviluppo anche per la nostra Circolistica in coe-
renza con i principi di Solidarietà e Mutualità che sono alla base della
nascita del Movimento Cooperativo.
Como, settembre 1995 il presidente

Silvio Peverelli

LO STATUTO
U
nione Circoli Cooperativi
Società Cooperativa Responsabilità Limitata

Approvato dall'Assemblea
generale straordinaria
dei soci in Como
il 20 maggio 1994
depositato alla Cancelleria
del Tribunale di Como
il 23 giugno 1994 e
trascritto al n. 12725
d'ordine e n. 972 società

Sede legale ed uffici
Como - Via Canturina, 202
Circoli Cooperativi
Albate - Via Canturina, 162
Via Canturina, 207
Baita Monte Goj
Rebbio - Via Lissi, 8
Fino M. - Via Garibaldi, 54

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI 

Art. 1
E' costituita, con sede in Como, Via Canturina n. 202, una società coo-
perativa denominata:
"UNIONE CIRCOLI COOPERATIVI - Società Cooperativa a responsa-
bilità limitata".
La cooperativa è retta dai principi della mutualità, senza fini di specula-
zione privata ed è disciplinata dalle vigenti norme di legge e dal presen-
te statuto.

Art.2
La cooperativa aderisce, accettandone lo statuto, all'associazione
nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo, deno-
minata "LEGA NAZIONALE COOPERATIVE E MUTUE" ed all'articola-
zione settoriale e territoriale della stessa. Su delibera del Consiglio di
Amministrazione, essa potrà aderire e partecipare a consorzi od altri
organismi cooperativistici, la cui attività risulti utile al conseguimento di
suoi scopi sociali.

Art.3
La cooperativa, in aggiunta alla sua sede legale, potrà istituire sedi
secondarie su tutto il territorio nazionale e, quando le condizioni lo con-
sentano, istituire delle sezioni soci, disciplinate da apposito regolamen-
to, da approvarsi da parte dell'assemblea generale dei soci
.

Art. 4
La società avrà la durata fino al 23-07-2064 e potrà essere prorogata
con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci
.

Art. 5
La cooperativa si propone di soddisfare le esigenze economiche, cultu-
rali e ricreative dei propri soci e delle loro famiglie attraverso l'esercizio
delle seguenti attività:

a ) la gestione di circoli sociali, culturali e ricreativi, con annessi pubblici
esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, sale da ritrovo e
ricreazione, sale da ballo, impianti sportivi in genere, propri o ceduti in
gestione da terzi;

b ) la distribuzione, sotto forma di commercio al minuto, di beni di consu-
mo di qualsiasi genere, con priorità ai generi alimentari ed ai beni di uso
personale e per la casa, ai libri ed altri prodotti ad uso culturale, ricreati-
vo e sportivo
;

c ) l'organizzazione e la gestione, direttamente o in collaborazione con
altri organismi, di iniziative a carattere sociale, culturale, turistico, ricrea
tivo e sportivo, tendenti a favorire un sano utilizzo del tempo libero da
parte dei soci, delle loro famiglie e dei lavoratori in genere;

d ) la formazione e l'aggiornamento dei propri soci anche attraverso
interventi formativi rivolti a tutti i cittadini che possono avere il riconosci-
mento e/o il finanziamento pubblico;

e ) l'acquisto o la costruzione e la successiva assegnazione ai soci, sia
in godimento che in proprietà, di alloggi ad edilizia economica e popola-
re; l'acquisto o la costruzione e la successiva gestione di immobili ad
uso diverso di abitazione, atti ad ospitare gli esercizi commerciali e tutte
le iniziative culturali, sociali e ricreative di cui ai commi precedenti, non-
ché gli organismi soci di cui al comma  b ) dell'art. 7;
La cooperativa si propone inoltre di:

f ) contribuire allo sviluppo ed al rafforzamento del movimento cooperati-
vo a carattere mutualistico;

g ) stimolare lo spirito di previdenza e risparmio dei soci, istituendo una

sezione di attività, retta da apposito regolamento da approvarsi dall'as-
semblea generale dei soci, per la raccolta di prestiti, limitatamente ai
soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini dell'effetto sociale.

E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del prestito fra il pubblico,
sotto ogni forma.

Art.6
La cooperativa, con delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà
compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di
natura immobiliare, (compresi i mutui ipotecari passivi), mobiliare, indu-
striale e finanziaria necessari ed utili al conseguimento dei suoi scopi
sociali e comunque, sia direttamente che indirettamente attinente ai
medesimi.

Fra esse, a titolo esemplificativo: assumere interessenze e partecipa-
zioni, sotto qualsiasi forma, in altre imprese cooperative o comunque
legate al movimento cooperativo, anche se costituite in forma non coo-
perativa, che esercitino attività utili al conseguimento dei suoi scopi
sociali e partecipare alle loro operazioni, prestando proprie fideiussioni;
aderire ad altri organismi economici, anche con scopi consortili e
fideiussori, diretti a sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne
gli scambi, gli approvvigionamenti, il credito; a fornire servizi nel campo
della gestione amministrativa, commerciale, organizzativa e nella
ristrutturazione di esercizi commerciali; consorziarsi ad altre cooperati-
ve analoghe, per la disciplina ed il coordinamento delle attività comuni;
partecipare alla temporanea gestione di altre cooperative; cedere,
occorrendo ed in via temporanea, la gestione parziale o totale della pro-
pria attività commerciale ad altre cooperative, ad imprese terze e/o ad
altri privati; partecipare, anche con oblazioni, a tutte quelle iniziative
idonee a diffondere e rafforzare i principi della mutualità e della solida-
rietà.

S O C I

Art. 7
II numero dei soci è illimitato e non potrà mai essere inferiore a nove.
Possono essere soci:

a ) tutti i cittadini, senza distinzione di sesso, maggiorenni, a qualsiasi
arte o professione appartengano, con esclusione tassativa di coloro che
esercitano la professione di mediatori o intermediari, di rappresentanti,
di agenti o commissionari, di grossisti del commercio di prodotti trattati
dalla cooperativa; di coloro che conducano industrie per la fabbricazio-
ne di tali prodotti e di coloro che siano titolari o gestori di esercizi com-
merciali della stessa natura di quelli della cooperativa, salvo espressa e
motivata deroga da parte del Consiglio di Amministrazione;

b ) altre cooperative, società di mutuo soccorso, associazioni, circoli cul-
turali aziendali e di territorio, enti di assistenza, fondazioni, enti morali
ed altre persone giuridiche.

Art. 8

Le persone fisiche che intendono diventare socie devono presentare
domanda scritta, al Consiglio di Amministrazione, con le seguenti indi-
cazioni:

a ) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale;

b ) l'effettiva attività lavorativa esercitata;

c ) l'ammontare della quota di capitale sociale che intendono sottoscri-
vere;

d ) la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni
legalmente adottate dagli organi sociali.

Gli organismi di cui alla lettera b) del precedente art. 7, che intendono
diventare soci, devono presentare domanda sottoscritta dal legale rap-
presentante contenente, oltre alle indicazioni di cui alle lettere e) e d)
del comma precedente, anche quelle della rispettiva denominazione e
sede sociale, corredata da estratto della deliberazione del rispettivo
organo sociale competente, dalla quale risulti la decisione di richiedere
l'ammissione, l'accettazione del presente statuto e l'indicazione dell'am-
montare della quota che si intende sottoscrivere.

L'ammissione del nuovo socio diventerà operativa e sarà annotata nel
libro soci, solo dopo che da parte dello stesso sia stato effettuato il ver-
samento di cui al comma a) degli art. 9 e 16.

Trascorso un mese dalla data di comunicazione di ammissione, senza
che detti versamenti siano stati effettuati, la delibera diverrà inefficace.

Art.9
I soci dovranno sottoscrivere una quota di capitale sociale non inferiore
a quella minima e non superiore a quella massima, stabilite dallo
Statuto e dalla legge.

Essi sono obbligati:

a ) al versamento della quota inizialmente sottoscritta e delle successive
eventuali sottoscrizioni di aumento, entro i termini e nei modi previsti
dal successivo art. 16;

b ) al versamento di una tassa d'ammissione che viene fissata con deli-
bera dell'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci, ai sensi dell'art.
2525/3 del C.C.;

c ) all'osservanza del presente statuto, dei regolamenti interni e delle
deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.


SCIOGLIMENTO   del   RAPPORTO   SOCIALE

Art. 10
Lo scioglimento del rapporto sociale, nei confronti dei singoli soci, può
verificarsi per: recesso, esclusione, causa di morte se si tratta di per-
sone fisiche e per scioglimento, se si tratta di persone giuridiche, enti
od associazioni.

Art. 11
II recesso è ammesso nei casi e nelle forme stabilite dalla legge.

La dichiarazione di recesso sarà annotata sul libro soci a cura del
Presidente; spetta al Consiglio di Amministrazione il compito di accerta-
re che sia fondata su motivi di cui al precedente comma. Il recesso
diventa operativo con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato
almeno tré mesi prima della chiusura dell'esercizio o, in caso contrario,
alla chiusura dell'esercizio successivo.

Art. 12
L'esclusione è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione nei con-
fronti dei soci:

a ) dichiarati interdetti, inabilitati o che vengano a trovarsi in una delle
situazioni di incompatibilità previste dal precedente art. 7 comma a);

b ) che non ottemperino alle disposizioni del presente statuto;

c ) che, senza giustificato motivo e pur dopo formale diffida, non effettui-
no i versamenti stabiliti dall'ari. 9 o non saldino eventuali debiti contratti
nei confronti della cooperativa, per qualsiasi titolo.

Agli effetti del successivo Art. 14  lo scioglimento del rapporto sociale,
diventa operativo con la chiusura dell'esercizio in corso, se deliberato
tre mesi prima, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio succes-
sivo.


Art. 13
Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione, devono
essere motivate e comunicate ai soci interessati, mediante raccoman-
data con ricevuta di ritorno. Contro le predette deliberazioni, questi
potranno opporsi entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comuni-
cazione.

L'opposizione ha effetto sospensivo.

Le controversie che insorgessero tra i soci e la cooperativa in merito ai
provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione su tale materia
saranno devolute, a tutti gli effetti dell'ari. 808 Codice Procedura Civile,
alla decisione arbitrale del Collegio dei Sindaci, regolato dall'ari. 33 del
presente Statuto.

I soci che intenderanno reclamare contro i menzionati provvedimenti
del Consiglio, dovranno proporre istanza scritta al Collegio dei Sindaci,
rimettendole al suo Presidente a mezzo raccomandata e, pena la deca-
denza, entro 30 giorni dalla ricevuta comunicazione dei provvedimenti
stessi.

Art. 14
I soci receduti od esclusi e gli eredi dei soci deceduti, hanno diritto al
solo rimborso delle quote di capitale sociale effettivamente versato, la
cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel
quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diven-
ta operativo agli effetti del rimborso.
Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa,
fino a concorrenza di ogni credito, si matura, per i soci receduti ed esclusi, allo
scadere dei sei mesi successivi all'approvazione del predetto bilancio, per gli eredi
del socio deceduto allo scadere dei sei mesi successivi all'approvazione del
bilancio dell'esercizio nel corso del quale si sia verificato il decesso.

Il rimborso dovrà essere richiesto, dagli aventi diritto, mediante raccomandata.

Il diritto al rimborso si prescrive dopo due anni, dal momento in cui esso si matura.

Le quote, per le quali il rimborso è prescritto, saranno destinate al fondo
di riserva indivisibile
.


CAPITALE   SOCIALE - GESTIONE   SOCIALE  

Art. 15

II capitale sociale è variabile ed illimitato: esso è costituito da un numero
di quoteindividuali; una per ogni socio, corrispondente al numero dei soci.

La quota di ciascun socio non potrà essere inferiore a lire 50.000. (cin-
quantamila), ne superiore al valore massimo stabilito dalla legge.

Art. 16

La quota inizialmente sottoscritta e le eventuali successive sottoscrizio-
ni di aumento, dovranno essere versate, in un'unica soluzione, entro il
termine di un mese dalla data di sottoscrizione.

Le quote sono sempre nominative; esse non possono essere cedute ad
altri soci od a terzi; non possono essere sottoposte ad esecuzione, a
pegno, ad altro vincolo a favore di terzi o, comunque, negoziate con
effetto verso la società.

Art. 17
II patrimonio della cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale;

b) dalla riserva legale indivisibile;

c ) da eventuali riserve straordinarie indivisibili, deliberate dall'assemblea;

d  ) dalle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o espulsi
ed agli eredi dei soci deceduti, passate a riserva indivisibile;

e ) da erogazioni, lasciti e qualunque liberalità, che pervenissero alla
cooperativa, da parte di enti pubblici, da soci o da terzi, per essere
impiegate al fine del raggiungimento degli scopi sociali;

f  ) da altri eventuali fondi deliberati dall'assemblea e da disciplinarsi con
apposito regolamento approvato dalla assemblea.

Art. 18
II bilancio comprende l'esercizio sociale dal 1° gennaio al 31 dicembre
di ogni anno e deve essere presentato all'assemblea generale dei soci,
per La sua approvazione, entro il successivo mese di giugno.

Art. 19
II residuo attivo risultante dal bilancio, cioè quanto rimane
dopo aver dedotto qualsiasi spesa od impegno, sarà ripartito come segue:

a)non meno del 20% al fondo di riserva legale indivisibile;

b ) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della
cooperazione nella misura e con le modalità previste dalle disposizioni
contenute negli articoli 8 e 11 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59 e suc-
cessive modifiche ed integrazioni;

c ) una quota di dividendo, a remunerare il capitale sociale effettivamen-
te versato, in misura non superiore al tasso di interesse consentito dalle
vigenti leggi in materia di società cooperative con finalità mutualistiche:

d ) una quota ad eventuali altri fondi deliberati dall'assemblea e discipli-
nati con apposito regolamento.

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, in deroga alle
disposizioni dei precedenti comma a) - e) - d), fermo restando la desti-
nazione di una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo svilup-
po della cooperazione di cui al comma b), di destinare la totalità dei
residui attivi di bilancio al fondo di riserva legale indivisibile ai sensi del-
l'art. 12 della L. 16/12/1977 n. 904.

REQUISITI   MUTUALISTICI

Art.20
E' vietata La distribuzione ai soci dei residui attivi di bilancio, in misura
superiore al tasso di interesse consentito dalle vigenti leggi in materia di
società cooperative con finalità mutualistiche, ragguagliato alle quote di
capitale sociale effettivamente versato.

Art.21
II patrimonio sociale, ad eccezione delle quote di capitale sociale
effettivamente versato, rimborsabili nei modi e nei termini stabiliti dal
presente Statuto, non è mai ripartibile tra i soci.

Art.22
In caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale,
dedotto soltanto il capitale sociale effettivamente versato ed i dividendi
eventualmente maturati, deve essere devoluto ad incremento del
Fondo Mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione
costituito dalla Associazione Nazionale di rappresentanza, assistenza e
tutela del movimento cooperativo, riconosciuta ai sensi dell'ari:. 5 del
D.lgs C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577, di cui la cooperativa aderisce
ed, in difetto di adesione, tale versamento andrà effettuato al Ministero
del Lavoro.

Art.23
Le clausole mutualistiche di cui agli art. 20, 21 e 22 sono inderogabili e
devono essere, di fatto, osservate.


ASSEMBLEE

Art.24
Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.
La loro convocazione deve essere effettuata dagli amministratori,
mediante avviso contenente: l'ordine del giorno, il luogo, anche diverso
dalla sede sociale, la data e l'ora della prima e della seconda convoca-
zione, La quale ultima non può avere luogo nello stesso giorno della
prima.

L'avviso deve essere affisso nella sede sociale ed in ogni sede secon-
daria della cooperativa, almeno quindici giorni prima di quello fissato
per la prima convocazione.

In mancanza delle suddette formalità, l'assemblea si reputa regolar-
mente costituita quando siano presenti o rappresentanti tutti i soci con
diritto di voto, tutti gli Amministratori e tutti i Sindaci effettivi.

Il Consiglio di Amministrazione potrà, in aggiunta a quella obbligatoria
stabilita dal comma terzo, usare qualsiasi altra forma di pubblicità diret-
ta, a meglio diffondere l'avviso di convocazione dell'assemblea.

Art.25
L'assemblea ordinaria:

1 ) approva il bilancio;

2 ) elegge e sostituisce gli Amministratori, i Sindaci ed il Presidente del
Collegio Sindacale;

3 ) determina la misura delle medaglie di presenza da corrispondere agli
Amministratori per la loro attività collegiale e la retribuzione annuale dei
Sindaci;

4 ) approva i regolamenti previsti nel presente Statuto;

5 ) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;

6) delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione sociale, riservati alla
sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame, dagli
Amministratori.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno,
entro i sei mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale e quante
altre volte il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario o ne sia
fatta richiesta, per iscritto, con l'indicazione della materia da trattare, dal
Collegio Sindacale o da almeno 1/5 dei soci. In questi casi la convoca-
zione deve aver luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

L'assemblea è considerata straordinaria solo quando si riunisce per
deliberare modifiche all'atto costitutivo ed allo statuto sociale, sulla pro-
roga della durata della società, sullo scioglimento della stessa e sulla
nomina e poteri dei liquidatori.

Art.26
In prima convocazione, sia l'assemblea ordinaria che quella straordina-
ria, sono regolarmente costituite quando siano presenti o rappresentati
la metà più uno dei soci aventi diritto al voto e delibera validamente a
maggioranza assoluta di voti.

In seconda convocazione, sia l'assemblea ordinaria che quella straordi-
naria, sono regolarmente costituite qualunque sia il numero dei soci
intervenuti o rappresentati, aventi diritto al voto e delibera validamente
a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati, su
tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sull'azione di
responsabilità, per la quale occorrerà la percentuale stabilita dal 3A e 4A
comma dell'ari:. 2393 del Codice Civile.

Per deliberare sullo scioglimento anticipato e liquidazione della società,
in seconda convocazione occorrerà la presenza diretta o per delega di
1/5 dei soci aventi diritto di voto ed il voto favorevole dei 3/5 dei soci
presenti o rappresentati, aventi diritto di voto.

Art. 27
Per le votazioni si procederà col sistema dell'alzata di mano o per
appello nominale.

Art. 28
Hanno diritto al voto, nelle assemblee, i soci che risultino iscritti nel libro
dei soci da almeno tre mesi.

Ogni socio ha diritto ad un solo voto, qualunque sia l'ammontare della
quota posseduta.

Il socio persona fisica, può farsi rappresentare, nell'assemblea, da altro
socio, non amministratore, sindaco o dipendente della cooperativa
mediante delega scritta. Ogni socio delegato, non può rappresentare
più di cinque altri soci.

Le deleghe devono essere menzionate nel processo verbale dell'as-
semblea e conservate fra gli atti sociali.

I soci non persone fisiche, di cui alla lettera b) dell'ari. 7, partecipano
all'assemblea mediante propri rappresentanti, all'uopo designati dal
rispettivo organo sociale preposto

La Lega Nazionale Cooperative e Mutue e i suoi organismi nazionali,
regionali e di settore, hanno diritto di partecipare ai lavori delle assem-
blee, con propri rappresentanti senza diritto di voto.

Art.29
L'assemblea tanto in sede ordinaria che straordinaria è presieduta da
un Presidente eletto dall'assemblea stessa.

Essa nomina un Segretario e due o più scrutatori.

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente
e dal Segretario dell'assemblea..

Il verbale delle assemblee straordinarie deve essere redatto dal notaio.

CONSIGLIO   di   AMMINISTRAZIONE

Art. 30

II Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di nove
ad un massimo di diciannove Consiglieri, nominati dall'assemblea tra i soci
persone fisiche o tra i delegati dei soci non persone fisiche, che siano
in regola col versamento delle quote sottoscritte e non abbiano comunque
debiti verso La Società.

L'assemblea fissa, di volta in volta, il numero dei Consiglieri da elegge-
re, prima di procedere alla loro nomina.

I Consiglieri durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Il primo anno, dopo l'elezione generale del Consiglio, decadrà per sorteggio
la metà dei Consiglieri, il secondo anno ne decadrà l'altra metà.

In seguito ogni anno si procederà al rinnovo dei Consiglieri aventi
anzianità di un biennio.

I Consiglieri sono dispensati dal prestare cauzione.

Spetta all'assemblea determinare le medaglie di presenza dovute per la
loro attività collegiale. Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il
parere del Collegio Sindacale, determinare il compenso dovuto a chi,
tra i suoi componenti, è chiamato a svolgere particolari incarichi a carat-
tere continuativo, a favore della società.

Art. 31
II Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno, il Presidente
ed il Vice-Presidente. Nonché un segretario anche estraneo al
Consiglio di Amministrazione.

Esso può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle pro-
prie attribuzioni ad un comitato esecutivo, composto dal Presidente, dal
Vice Presidente e da un massimo di cinque Consiglieri.

Art. 32
II Consiglio di Amministrazione si riunisce su convocazione del
Presidente tutte le volte che ci sia materia su cui deliberare, oppure
quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei Consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedirsi o recapitarsi a
mezzo di messo, non meno di tre giorni prima della riunione o, nei casi
urgenti, anche telefonicamente, in modo che gli amministratori ed i sin-
daci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare di riunirsi periodicamente
a scadenza fissa, in tal caso non si rende necessario l'avviso di convocazione.

Le riunioni sono valide quando vi intervenga la maggioranza
degli amministratori in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza
assoluta dei voti dei presenti.

Le votazioni si effettuano col voto palese.

La parità di voti comporta la reiezione della proposta.

Art.33
II Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri
per la gestione della società.

Al Consiglio di Amministrazione spetta, fra l'altro, a titolo esemplificativo:

a ) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;

b ) redigere i bilanci consuntivi e preventivi;

c ) compilare i regolamenti previsti dal presente Statuto e da sottoporre
all'approvazione dell'assemblea;

d ) deliberare tutti gli atti e contratti di ogni genere ed assumere tutte le
obbligazioni inerenti alle attività e gestioni sociali, delegando alla stipu-
la, di volta in volta, il Presidente od un altro dei suoi componenti;

e ) conferire procure, per singoli atti o categorie di atti, ferma restando la
facoltà attribuita al Presidente del Consiglio di Amministrazione;

f ) nominare l'eventuale direttore, determinandone i compiti e la sua
retribuzione;

g ) assumere e licenziare il personale, fissarne le mansioni e le retribu-
zioni;

h ) deliberare le interessenze, le partecipazioni, le adesioni ed i consor-
ziamenti previsti dall'ultimo comma dell' art. 6;

i ) deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci;

I ) deliberare l'apertura di negozi, uffici e rappresentanze, magazzini
anche in altri comuni;

m ) determinare, previo parere del Collegio Sindacale, la remunerazione
degli amministratori investiti di particolari cariche od incarichi sociali
continuativi;

n ) provvedere, a sensi dell'art. 2386 C. C., alla sostituzione dei suoi
componenti che venissero a mancare nel corso del mandato;

o ) acquistare, permutare o vendere mobili ed immobili, consentire iscri-
zioni, cancellazioni ed annotamenti ipotecari; rinunciare ad ipoteche
legali ed anche senza realizzo dei corrispettivi crediti; aprire, utilizzare,
estinguere conti correnti bancari e compiere qualsiasi operazione pres-
so istituti di credito, compreso l'apertura di sovvenzioni e mutui, conce-
dendo tutte le garanzie, anche ipotecarie;

p) deliberare ed attuare, anche se non sufficientemente indicate nei
precedenti commi, tutte le altre iniziative, gli atti e le operazioni di ordi-
naria e straordinaria amministrazione contemplate nel presente statuto,
anche se non specificatamente attribuite alla sua competenza, eccet-
tuate quelle espressamente riservate alla competenza dell'assemblea.

  Art.34
II Consiglio di Amministrazione può conferire procure speciali di
rappresentanza della società, per l'apertura di conti correnti bancari o
per la richiesta e l'intestazione di licenze ed autorizzazioni commerciali, ad
enti pubblici o all'autorità di pubblica sicurezza, anche a persone diver-
se dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Art.35
II Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza
legale della società e la firma sociale.

Il Presidente è perciò autorizzato a riscuotere, da pubbliche
amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo,
rilasciandone quietanze liberatorie.

Egli ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e
passive riguardanti la società, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed
amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare in
parte i propri poteri, al Vice Presidente od a Consiglieri delegati nonché,
con speciale procura, ad impiegati della società.

In caso di assenza od impedimento del Presidente, tutte le sue mansio-
ni spettano al Vice Presidente.

DIRETTORE

Art.36
Quando si ritenga opportuno, per il miglior funzionamento dell'azienda
cooperativa, il Consiglio di Amministrazione potrà nominare un diretto-
re, scelto anche fra i non soci, determinandone le attribuzione e la retri-
buzione.

COLLEGIO  SINDACALE

Art. 37
II Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti,
eletti dall'assemblea, anche tra i non soci.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato direttamente dall'assemblea.

I Sindaci durano in carica tré anni e sono rieleggibili. Il loro compenso è
determinato dall'assemblea, all'atto della nomina.

Art.38
II Collegio Sindacale controlla l'amministrazione della società, vigila
sull'osservanza delle leggi e del presente statuto, accerta la regolare tenu-
ta della contabilità e della corrispondenza del bilancio alle risultanze dei
libri contabili e delle scritture previste dalla legge, partecipa alle riunioni
del Consiglio di Amministrazione ed assolve a tutte le funzioni attribuite-
gli dalla legge.

I Sindaci, in qualsiasi momento, anche individualmente possono prov-
vedere ad atti di ispezione e controllo e devono effettuare gli accerta-
menti periodici e quant'altro stabilito dalla legge.

Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà redigersi verbale, da inseri-
re nell'apposito libro.

DISPOSIZIONI   GENERALI 

Art.39
L'Assemblea che delibera lo scioglimento della cooperativa, dovrà prov-
vedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente
fra i soci.

Art. 40
Per tutto quanto non è previsto dallo Statuto, valgono le norme del
vigente Codice Civile e delle leggi speciali in materia di società coope-
rative.

DOCUMENTAZIONE

- estratto atto costitutivo
- elenco soci fondatori

• Cooperativa Operaia di Albate e Dintorni
19 maggio 1901

• Cooperativa di Consumo di Fino Mornasco
14 febbraio 1904

• Società Anonima Cooperativa di Consumo di Rebbio e Dintorni
18 dicembre 1904

• Circolo Cooperativo di Portichetto
3 febbraio 1924

Unione Circoli Cooperativi
23 luglio 1974

- Presidenti U.C.C.

- Attuali Consiglieri e Sindaci

Rep. N. 16778 Racc.N. 906

COSTITUZIONE  di  SOCIETÀ   COOPERATIVA 
a  RESPONSABILITÀ   LIMITATA
" UNIONE   CIRCOLI   COOPERATIVI "

l'anno millenovecentosettantaquattro, il giorno ventitre del mese di
luglio in Como, Via Canturina 162.
Davanti a me Dott. Giorgio Miserocchi, Notaio in Morate, iscritto al
Collegio Notarile dei distretti Riuniti di Como e Lecco, non assistito dai
testimoni per espressa e concorde rinunzia fattavi dai componenti con il
mio consenso, sono presenti i signori
 

1
 ALBONICO    FAUSTO
 COMO impiegato
2
 BARTESAGHI     FELICE
 CAPIAGO barbiere
3
 BERETTA     RODOLFO
 CAPIAGO bidello
4
 BETTINI     PAOLO
 SONDALO elettrotecnico
5
 BIANCHI     ANGELO
 UGGIATE TREVANO stampatore
6
 BIANCHI     LINO
 FINO MORNASCO impiegato
7
 BRIVIO     ENRICO
 LECCO operaio
8
 BUTTI     LUIGI
 COMO pensionato
9
 CANU     SALVATORE
 OSSI dispensiere
10
 CERUTI     ORLANDO
 COMO operaio
11
 GONFALONIERI    SERGIO
 COMO impiegato
12
 COZZI     ALESSANDRO
 NERVIANO trasportatore
13
 DEGLI  ALBERTO   ANTONIO
 VARZI impiegato
14
 DIACCI     LIUGI
 COMO sindacalista
15
 FERRARI     MARTE
 SANDINO sindacalista
16
 FERRARIO     SERGIO
 GRANDATE impiegato
17
 FERRO    MARIO
 ROVIGO impiegato
18
 FRANCHI     GIANFRANCO
 COMO impiegato
19
 FRANGI     PIERINO
 BERNATE pensionato
20
 GALDINI     MAURIZIO
 BLEVIO dispensiere
21
 GRIANTI     ALFREDO
 MILANO banconiere
22
 GODIO      RENE '
 CANTU ' impiegato
23
 LAGO     ALESSANDRO
 COMO impiegato
24
 LUCCA     PRIMINO
 GRANDATE pensionato
25
 MARELLI     SANDRO
 COMO impiegato
26
 MASCIETTI     DANTE
 MONTANO LUCINO impiegato
27
 MASPERO     GIUSEPPE
 BERNATE vetraio
28
 MERONI     DINO
 ALBATE pensionato
29
 MIGLIAVADA     LUCIANO
 COMO pensionato
30
 MOLTENI     ENRICO
 COMO impiegato
31
 MONTORFANO     CARLO
 ALBATE operaio
32
 MONTORFANO     EZIO
 ALBATE autista
33
 NEGRI     MARISA
 PAVIA operaia
34
 NICOLASI     RINO
 ROVIGO falegname
35
 OSTINELLI     ANGELO
 COMO fisico
36
 PERANCIN     ELIO
 CARRARA S. GIORGIO falegname
37
 PERRETTA     GIUSTO
 NAPOLI impiegato
38
 PEVERELLI     SILVIO
 COMO insegnante
39
 PIA     LIUGI
 COMO pensionato
40
 POZZETTI     GIUSEPPE
 FINO MORNASCO operaio
41
 REZZONICO     ARRONE
 ALBATE pensionato
42
 RONCORONI     VITTORIO
 ALBATE commesso
43
 ROSSI     ANTONIO
 TORRE PALLAVICINA pensionato
44
 ROSSINI    MARIA  TERESA
 COMO impiegata
45
 ROSSINI    ROBERTO
 INTIMIANO impiegato
46
 RODA     PIETRO
 COMO pensionato
47
 RODA     RICCARDO
 COMO pensionato
48
 ROMANO     ADRIANO
 COMO pensionato
49
 SAMPIETRO    AUGUSTO
 MONTANO LUCINO pensionato
50
 SAULLE     ALFREDO
 MILANO dispensiere
51
 TAIANA     PAOLO
 COMO pensionato
52
 TARONI     GIULIO
 CARATE URIO commerciante
53
 TUSEI     ESPEDITO
 CASERTA operaio
54
 VERONELLI     FERRUCCIO
 ALBATE pensionato
55
 VICINI     ANGELO
 NESSO pensionato
56
 VICINI    LUIGI
 COMO impiegato
57
 VIGANO'     CESARE
 FINO MORNASCO colorista

  I PRESIDENTI   dell ' U.C.C.

dal   23/07/1974    PERANCIN  ELIO
dal  15/05/1980    MOLTENI  PIO
dal  31/05/1983    RINALDI  GIOVANNI
dal  24/06/1985    PEVERELLI  SILVIO

I SEGRETARI

dal  23/07/1974     ROSSINI  ROBERTO
dal  13/10/1992     VILLA  FELIC
E

CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE

Peverelli   Silvio - Presidente
Roncoroni  Clemente - Vice Presidente

CONSIGLIERI


Anzani  Oscar - Bazzeghini  Giuseppe - Bettina  Romeo - Garofani  Ermanno -
Leggerini  Emilio - Cerosa  Ernesto - Madasi  Giancarlo - Molteni  Enrico -
Molteni  Pierluigi - Ricci  Gabriele - Riva  Edoardo - Speltoni  Flavio -
Supino  Donato



COLLEGIO SINDACALE

Membri effettivi :
Isella  Bruno  -  Presidente
Malinverno  Carlo  -  Roncoroni  Anacleto
Membri supplenti
Bernasconi  Gianfranco  -  Introzzi  Donato